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Depositate le motivazioni della sentenza che bocciato la norma

Lodo Alfano,i giudici della Consulta

"Evidente disparità di trattamento"

"Scudo per alte cariche, serviva una legge costituzionale.

Il capo del governo non è al di sopra dei ministri"

2009-10-20

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CORRIERE della SERA

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2009-10-20

Depositate le motivazioni della sentenza che bocciato la norma

Lodo Alfano,i giudici della Consulta

"Evidente disparità di trattamento"

"Scudo per alte cariche, serviva una legge costituzionale.

Il capo del governo non è al di sopra dei ministri"

ROMA - La Corte costituzionale ha depositato le motivazioni della "bocciatura" del lodo Alfano. In quasi 60 pagine i giudici della Consulta spiegano le ragioni dell'incostituzionalità dello "scudo" per le quattro alte cariche dello Stato. La Corte - nella sentenza n.262, relatore il giudice Franco Gallo - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge n. 124 del 2008, perché viola gli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) e 138 (che disciplina la procedura di revisione costituzionale) della Carta.

LE MOTIVAZIONI - Nelle motivazioni della sentenza, depositate nella tarda serata di lunedì, la Consulta spiega che lo scudo processuale per le alte cariche non è previsto dalla Costituzionale, sottolinea che crea una disparità di trattamento nell'esercizio della giurisdizione e che la materia, proprio perché incide sulle prerogative costituzionali, non può essere regolata da una legge ordinaria. I giudici sottolineano inoltre che il Presidente del Consiglio non ha alcuna preminenza sui ministri, è un "primus inter pares", smontando così la linea dei difensori del premier Silvio Berlusconi, secondo i quali invece il capo del governo deve essere considerato un "primus super pares". La Consulta ricorda anche che per le alte cariche il legittimo impedimento a comparire in un processo è già previsto dal codice di procedura penale, deve essere valutato caso per caso e non può essere automatico e generale.

DISPARITÀ - "La sospensione processuale prevista dalla norma censurata è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali - scrivono i giudici nella sentenza n.262 - e, contemporaneamente, crea un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione".

LEGGE ORDINARIA - Il Lodo Alfano, si legge inoltre, "attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale". La norma censurata, quindi, "non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia". Lo sottolinea la Consulta spiegando così "l'inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia" per la sospensione dei processi.

RICHIAMO AL CASO PREVITI - La questione del legittimo impedimento - uno dei cardini del Lodo Alfano per la presunta impossibilità delle alte cariche, e del premier Berlusconi in particolare, di conciliare l'esigenza di presenziare alle udienze con i "rilevanti incarici" legati alle funzioni istituzionali - è stata risolta dai giudici costituzionali con un richiamo, tra l' altro, a un precedente illustre: la sentenza n. 451 del 2005 sul caso Previti. "Il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel processo penale" e, pertanto - si spiega nella sentenza - non appare necessario il ricorso al lodo Alfano per tutelare la difesa dell'imputato impedito a comparire nel processo per ragioni inerenti all'alta carica da lui ricoperta". La corte, nel richiamare quel suo pronunciamento, sottolinea che la sospensione del processo per legittimo impedimento disposta in base al codice di rito penale "contempera il diritto di difesa con le esigenze dell' esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale".

 

19 ottobre 2009(ultima modifica: 20 ottobre 2009)

 

REPUBBLICA

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2009-10-20

Depositate le motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha bocciato il provvedimento

Citato il caso Previti: è possibile conciliare processi ed impegni del premier

Lodo Alfano, le ragioni della Consulta

"Scudo non previsto dalla Costituzione"

"Il premier non è al di sopra dei ministri. E' primus inter pares"

Lodo Alfano, le ragioni della Consulta "Scudo non previsto dalla Costituzione"

ROMA - Eccole le motivazioni con cui la Consulta ha bocciato il lodo Alfano. Cinquantotto le pagine depositate oggi, di cui è relatore il giudice Franco Gallo. Eccole le basi del "no" che ha dato il via ad un durissimo scontro istituzionale e che ha visto il premier Silvio Berlusconi attaccare i giudici della Corte Costituzionale e il capo dello Stato. Anzitutto, scrivono i giudici, una modifica del genere (l'immunità per le più alte cariche dello Stato) andava fatta con una legge costituzionale perché prevedeva una deroga al principio di uguaglianza. 'La sospensione processuale crea un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione" si legge nella sentenza. Il lodo Alfano, così come l'aveva varato il governo, attribuiva "ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale". Inoltre, continua la Consulta, lo status del premier non è superiore a quello dei ministri (che il lodo teneva fuori), ricoprendo "una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares".

Nessun cambio di rotta rispetto alla sentenza del '94 sul lodo Schifani: i giudici, infatti affermano di essersi mossi nella stessa direzione. Ricordando il principio "secondo cui il legislatore ordinario, in tema di prerogative, e cioè di immunità intese in senso ampio, può intervenire solo per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione o estensione di tale dettato", se non per le immunità diplomatiche previste da convenzioni internazionali, che però "trovano copertura nell'articolo 10 della Costituzione".

Le carte sembrano confermare alcune indiscrezioni che erano state diffuse nei giorni scorsi. A partire da una delle chiavi del "no": quella sentenza che riguardava uno dei fedelissimi del Cavaliere, Cesare Previti. Si tratta della sentenza n. 451 del 2005 che è diventata un precedente utile per la decisione della Consulta.

In quella sentenza la Corte aveva infatti stabilito un modo per trovare un equilibrio tra le esigenze pubbliche da parte delle alte cariche dello Stato e quelle di un corretto svolgimento di un eventuale processo penale a loro carico. Secondo la Corte, nel caso un imputato sia anche componente di un ramo del Parlamento, il giudice ha "l'onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari".

In pratica la strada per conciliare le esigenze processuali ed extraprocessuali nel caso di alte cariche dello Stato potrebbe essere risolto senza violare il principio di uguaglianza. I processi al premier potrebbero così andare avanti. I giudici, dal canto loro, sarebbero obbligati a stabilire, d'intesa con il presidente del Consiglio, un calendario delle udienze che tenga conto degli impegni istituzionali del presidente del consiglio. Così da evitare conflitti e rispettare il diritto di difesa.

(19 ottobre 2009)

L'UNITA'

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2009-10-20

Lodo Alfano, le motivazioni della Consulta: viola il principio di uguaglianza

Lo scudo processuale per le alte cariche non è previsto dalla Costituzionale, crea una disparità di trattamento nell' esercizio della giurisdizione e propriò perchè la materia incide sulle prerogative costituzionali non può essere regolata da una legge ordinaria. Sulla base di queste argomentazioni la Corte Costituzionale ha demolito il Lodo Alfano, dichiarandone l' illegittimità. Nelle motivazioni , depositate nella tarda serata di ieri, la Consulta spiega inoltre che il Presidente del Consiglio non ha alcuna preminenza sui ministri, è un "primus inter pares", smontando così la linea dei difensori del premier Silvio Berlusconi, secondo i quali invece il capo del governo deve essere considerato un "primus super pares". E ricorda che per le alte cariche il legittimo impedimento a comparire in un processo è già previsto dal codice di procedura penale, deve essere valutato caso per caso e non può essere automatico e generale.

Nelle 58 pagine redatte dal giudice Franco Gallo, i giudici della Consulta individuano nelle violazioni dell' art. 3 (sull' uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) e dell' art. 138 della Costituzione, relativo alle modifiche della Carta solo con legge costituzionale, le due crepe insormontabili della Legge che portava il nome del Guardasigilli. "Il Lodo Alfano attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale" si legge nella sentenza. Non solo. "Il legislatore ordinario - sottolineano gli Alti Giudici - in tema di prerogative (e cioè di immunità intese in senso ampio), può intervenire solo per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione o estensione di tale dettato".

La questione del legittimo impedimento - uno dei cardini del Lodo per la presunta impossibilità delle alte cariche, e del premier Berlusconi in particolare, di conciliare l' esigenza di presenziare alle udienze con i "rilevanti incarici" legati alle funzioni istituzionali - è stata risolta dai giudici costituzionali con un richiamo, tra l' altro, a un precedente illustre: la sentenza n. 451 del 2005 sul caso Previti. "Il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel processo penale" e, pertanto - si spiega nella sentenza - non appare necessario il ricorso al lodo Alfano per tutelare la difesa dell'imputato impedito a comparire nel processo per ragioni inerenti all'alta carica da lui ricoperta". La corte, nel richiamare quel suo pronunciamento, sottolinea che la sospensione del processo per legittimo impedimento disposta in base al codice di rito penale "contempera il diritto di difesa con le esigenze dell' esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale".

La Corte affronta poi il nodo della violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge. La prevista sospensione dei processi nei confronti delle quattro alte cariche dello Stato - evidenzia la Consulta - si risolve in una evidente disparità di trattamento "rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) o, ancora più generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione)".

La Consulta sottolinea poi anche la violazione del principio di uguaglianza con specifico riferimento alla alte cariche dello Stato prese in considerazione, in particolare sotto il profilo della disparità di trattamento fra i presidenti e i componenti degli organi costituzionali. Non è, dunque, configurabile - rileva la Corte Costituzionale - "una preminenza" del presidente del Consiglio rispetto ai ministri "perchè egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l' unità, promuovendo e coordinando l' attività dei ministri, e ricopre perciò una posizione tradizionalmente definità di 'primus inter pares'".

"Anche la disciplina costituzionale dei reati ministeriali - aggiunge la Corte - conferma che il presidente del Consiglio e i ministri sono sullo stesso piano". Allo stesso modo - osserva la Consulta - "non è configurabile una significativa preminenza dei presidenti delle Camere sugli altri componenti, perchè tutti i parlamentari partecipano all' esercizio della funzione legislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono soggetti alla disciplina uniforme dell' art. 68 della Costituzione" sull'immunità.

20 ottobre 2009

 

 

 

 

I legali del premier: "Berlusconi più uguale degli altrii"

La legge è uguale per tutti ma qualcuno è più uguale degli altri. Vista dalla parte dei legali di Berlusconi che hanno difeso la costituzionalità del lodo Alfano davanti alla Consulta c'è poco da discutere. Il premier in virtù del suo ruolo non può perdere tempo a difendersi, ne andrebbe del bene del Paese.

"La legge è uguale per tutti ma non sempre lo è la sua applicazione", ha detto Ghedini, per il quale la normativa che sospende i processi per le quattro più alte cariche della repubblica, può benissimo essere varata con legge ordinaria - "è assolutamente ammissibile". Ad insistere sull'eccezionalità del presidente del consiglio è stato anche l'altro avvocato-parlamentare schierato da Berlusconi. Gaetano Pecorella, ha specificato che il premier è comunque un po' più uguale di altri: in base alla nuova legge elettorale, infatti, "non è più primus inter pares perchè è l'unico eletto direttamente dal popolo".

Più tradizionale la difesa di Pietro Longo, secondo il quale la sospensione del processo per le più alte cariche dello stato, non va confusa con l'immunità perché il lodo Alfano non implica la prescrizione. Ed in ogni caso è necessario come il pane per tutelare il diritto alla difesa di Berlusconi perché "in ragione della complessa attività che la carica istituzionale impone: non appare possibile rivestire contemporaneamente un alta carica e il ruolo di imputato".

Anche l'avvocato dello stato, Glauco Nori, ha ribadito le proprie posizioni spiegando che la sua presenza è richiesta dalla difesa di una legge voluta dal parlamento. Sui danni irreparabili che deriverebbero dalla bocciatura del lodo Alfano, ha spiegato Nori, "sono state fatte ricostruzioni fantasiose. Quello su cui volevo porre l'attenzione è che si trascurerebbero le funzioni di governo, basti pensare ad esempio agli impegni del presidente del consiglio a livello europeo".

La Consulta in mattinata ha respinto la costituzione in giudizio della procura di milano. Il presidente dei costituzionalisti italiani, Alessandro Pace, che sosteneva le richiesta dei pm meneghini, ha commentato ironicamente coi giornalisti: "giustizia è fatta: questa resta una legge ad personam. Dieci anni orsono sarebbe stata dichiarata incostituzionale solo per questo fatto. Adesso ci sono più spiragli perchè la corte ribalti la sentenza del 2004 sul lodo Schifani dichiarando inammissibili i ricorsi contro il lodo Alfano".

"Quello della Consulta non sarà un giudizio politico ma un giudizio basato sull'esame delle norme costituzionali" è stato il fiducioso commento di Gaetano Pecorella, al termine dell'udienza del Lodo Alfano. Pecorella non ha escluso che, in caso di parziale bocciatura del Lodo, "ci possa essere comunque spazio per intervenire, nuovamente, con modifiche sulla legge: bisognerà aspettare le motivazioni. Ma ho fiducia in questa Corte".

"L'arringa di Ghedini è veramente preoccupante perchè costituisce la teorizzazione e il tentativo di legittimare l'applicazione del diritto disuguale", afferma la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti. "Dire che la legge è uguale per tutti, ma non necessariamente lo è la sua applicazione - aggiunge - equivale ad ancorare l'uguaglianza ad un ambito solo formale e disconoscere il valore sostanziale del principio di uguaglianza che rappresenta uno dei principi cardine della nostra carta costituzionale".

06 ottobre 2009

il SOLE 24 ORE

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2009-10-20

La Consulta sul Lodo Alfano: "Il premier non è al di sopra dei ministri"

19 ottobre 2009

La sentenza della Consulta

"Dai nostri archivi"

Il nodo giustizia: da Fini via libera "condizionato"

Giustizia, Berlusconi favorevole a una riforma costituzionale

Lodo Alfano, Ghedini: "L'applicazione della legge non è uguale per tutti"

Lodo Alfano alla prova del 9

Avvocatura dello Stato: premier a rischio se cade il Lodo Alfano

"Non è configurabile una preminenza" del presidente del Consiglio rispetto ai ministri "perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l' unità, promuovendo e coordinando l' attività dei ministri, e ricopre perciò una posizione tradizionalmente definità di primus inter pares". Lo afferma la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza con la quale è stato bocciato il Lodo Alfano evidenziando la violazione del principio di uguaglianza. In quasi 60 pagine i giudici della Consulta spiegano le ragioni dell'incostituzionalità dello "scudo" per le quattro alte cariche dello Stato. L'articolo 1 della legge n. 124 del 2008 è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente per violazione degli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) e 138 (che disciplina la procedura di revisione costituzionale) della Carta.

Nelle motivazioni della sentenza con la quale ha "bocciato" il lodo Alfano la Corte costituzionale replica così al tema sollevato dalla difesa del premier nell'udienza del 6 ottobre scorso al Palazzo della Consulta. Allora l'avvocato del presidente del Consiglio Gaetano Pecorella aveva infatti definito la posizione del suo assistito come "primus super pares" in base anche alle modifiche apportate alla legge elettorale.

"Anche la disciplina costituzionale dei reati ministeriali - aggiunge la Corte - conferma che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono sullo stesso piano". E aggiungono come lo stesso valga per presidenti delle Camere e parlamentari: "Non è configurabile una significativa preminenza dei Presidenti delle Camere sugli altri componenti, perché tutti i parlamentari - spiegano - partecipano all'esercizio della funzione legislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono soggetti alla disciplina uniforme dell'art. 68 Costituzione".

La sospensione dei processi prevista dal "lodo Alfano" per le quattro più alte cariche dello Stato, si legge nel testo delle motivazioni, crea "un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione". Inoltre, poichè "è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali", c'è "inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia" (di qui la viuolazione dell'articolo 138). "In particolare, la normativa censurata - argomentano i giudici della Consulta nella sentenza firmata dal relatore Franco Gallo - attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa, dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia". (An. Fr.)

19 ottobre 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

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